Le nuove prospettive del programma GOL
(Di Raffaele Cimmino) L’adozione del Programma GOL costituisce parte del capitolo delle politiche attive del lavoro e formazione del PNRR. Sulla base delle indicazioni del Programma, la consultazione delle parti sociali, le regioni e le province autonome hanno adottato un Piano regionale per l’attuazione di GOL. Del Piano viene valutata la coerenza con il Programma nazionale da parte dell’ANPAL, a cui è inviato per l’esame entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione. L’ANPAL si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della bozza di Piano.
I beneficiari di GOL rappresentano una platea ampia ed eterogenea di lavoratori, che possono essere differenziati a seconda delle seguenti caratteristiche: presenza o meno di un’occupazione al momento della presa in carico, fruizione di un sostegno al reddito, specifico tipo di sostegno fruito, esperienza lavorativa pregressa, particolari condizioni di fragilità e/o vulnerabilità. In particolare, i lavoratori che possono accedere al Programma sono i beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro: le specifiche categorie di lavoratori andranno individuate nell’ambito della riforma degli ammortizzatori sociali, identificando in particolare coloro che, seppur ancora formalmente occupati, sulla base delle causali o della durata degli strumenti risultano anche potenzialmente in transizione. A legislazione vigente, si tratta dei lavoratori di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 150 del 2015, per i quali cioè sia prevista una riduzione superiore al 50 per cento dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi; i beneficiari di ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro: si tratta in particolare di disoccupati percettori di NASPI e di DIS-COLL, beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale per i quali sia prevista una condizionalità all’erogazione del beneficio: è il caso di quelli che erano i percettori del reddito di cittadinanza, i lavoratori fragili o vulnerabili, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito, i giovani NEET (meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre). Ancora: si prevede che possano beneficiarne altri soggetti come disoccupati con minori chances occupazionali, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito, disoccupati di lunga durata (in cerca di occupazione da almeno sei mesi), giovani e donne, anche non in condizioni fragilità, lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi, lavoratori con redditi molto bassi (working poors).
Nel decreto interministeriale emesso nel novembre 2021 in relazione al programma GOL 5, è statuito che i bisogni specifici vanno valutati nel contesto del mercato del lavoro di riferimento a parità di competenze e di altre caratteristiche osservabili, il percorso appropriato per un dato lavoratore dipende da un’analisi della domanda di lavoro locale. Anche dal lato della domanda di lavoro è necessario dotarsi di strumenti e/o metodologie di skills intelligence in grado di rappresentare le richieste delle imprese analogamente a quanto avviene per l’offerta, rilevando e descrivendo le competenze attraverso classificazioni e metodologie congruenti.
Il decreto prevede percorsi di durata più breve di quella ordinariamente prevista per i percorsi di upskilling, ma comunque non inferiore a quaranta ore, e che abbiano come esito una attestazione di competenze. Tali percorsi concorrono al raggiungimento degli obiettivi del Programma GOL in termini di partecipazione dei beneficiari alla formazione professionale.
La durata non inferiore a quaranta ore dei percorsi di formazione, di cui al comma 1, si applica anche ai percorsi di aggiornamento (upskilling) previsti dal Programma GOL, come definiti negli atti di programmazione e attuazione adottati dalle regioni e province autonome a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Il Decreto del Ministero del lavoro del 29 marzo del 2024 è successivamente ha sosttituito ai Centri per l’impiego” i “Servizi per il lavoro”; e tra coloro che possono accedere al programma GOL individua anche i beneficiari del “Supporto per la formazione e il lavoro” e dell’“Assegno d’inclusione”, nonché tutti i disoccupati indipendentemente dal genere, dall’età anagrafica e dalla durata della condizione di disoccupazione. Il decreto apre ulteriormente allo sviluppo del ruolo che può essere svolto da enti del Terzo settore nel prendere in carico beneficiari con bisogni complessi avvicinandoli al mercato del lavoro.
Le nuove disposizioni normative allargano dunque tanto la platea dei beneficiari del programma GOL quanto quella degli agenti che integrano il ruolo dei Centri per l’impiego rispetto alle previsioni iniziali. ln particolare, risulta rafforzata la novità principale del programma: la spinta alla creazione di una rete tra i servizi per il lavoro, i servizi sociali e l’istruzione. Tutti gli attori vengono quindi coinvolti per creare una rete di supporto e accompagnamento per la persona. Alla luce degli ultimi interventi viene ulteriormente favorita l’integrazione tra il servizio pubblico e il servizio privato delle agenzie per il lavoro, che possono costruire una rete per gestire le politiche per il lavoro e a convenzionarsi con il sistema pubblico per fornire le prime informazioni ai disoccupati e agli occupati che vogliono riqualificarsi. La prospettiva di favorire ulteriormente la formazione dei soggetti da immettere nel mercato del lavoro sembra così favorita.