Bonus fiscale: il condominio minimo può chiederli

Bonus fiscale: il condominio minimo può chiederli: il chiarimento è dato da una circolare dell’Agenzia delle Entrate
Il condominio minimo potrà usufruire di bonus fiscali. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, compiendo un passo all’insegna della trasparenza e della semplificazione burocratica verso i contribuenti-proprietari di fabbricati con meno di otto unità abitative.
La detrazione si può chiedere se si ha il codice fiscale. Questo si ottiene dall’Agenzia delle Entrate quando il condominio si costituisce, diventando così soggetto giuridico(circolare n. 11/2014). Ma per i piccoli condomini, che non avevano l’obbligo di registrarsi e quindi privi di codice fiscale – la detrazione sarebbe stata impossibile. Ecco quindi, il chiarimento dell’Agenzia, per poter inoltrare la domanda di detrazione dei costi di ristrutturazione edile e di riqualificazione energetica delle parti comuni.
Dal 2014, infatti, per poter fruire delle agevolazioni fiscali è sufficiente far intestare le fatture dei lavori al condominio, o ad uno dei condomini designato per questo scopo. La direttiva è stata estesa ai condomini minimi qualche mese dopo (risoluzione 74/E del 2015).
L’introduzione di questo protocollo, tuttavia, ha comportato una serie di perplessità e controversie di matrice tecnica, su tutte l’obbligatorietà di nominare un rappresentante fiscale del condominio anche nei condomini minimi, nonostante questi ultimi siano esentati dalla norma civilistica inerente all’elezione di un amministratore – e il relativo obbligo di intestare a suo nome un conto corrente del condominio. Inoltre, in seguito ad alcuni dubbi sull’effettiva retroattività della deducibilità per le rate precedenti al 2015 – prima che la richiesta del codice fiscale del condominio fosse obbligatoria – l’Agenzia delle Entrate ha voluto effettuare ulteriori chiarimenti con la circolare dello scorso 3 marzo.
In questo senso, l’ente tributario ha ribadito che la regolarità dell’iter è legata all’obbligo di espletare il pagamento delle fatture relative ai lavori mediante l’apposito bonifico bancario/postale previsto per le agevolazioni fiscali in materia di recupero del patrimonio edilizio o per il risparmio energetico – in conformità con l’art. 25 del d.l. n. 78/2010 – indipendentemente dall’acquisizione del codice fiscale del condominio «nelle ipotesi in cui i condomini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto».
E’ il caso, appunto, dei condomini minimi in cui – come si apprende dalla circolare –: «è sufficiente, in relazione alla quota di spettanza, inserire nel proprio modello di dichiarazione l’esborso sostenuto utilizzando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il relativo bonifico».
In estrema sintesi, quindi, il contribuente potrà compensare l’assenza del codice fiscale condominiale con il proprio o con quello di un condomino designato. Quest’ultimo, tuttavia, sarà chiamato a dimostrare la corrispondenza dei parametri richiesti, su tutti: l’effettiva comunione delle zone coinvolte negli accorgimenti eseguiti.