Appalti, nuove normative sulle ritenute fiscali
Dal 1° Gennaio 2020 sono entrate in vigore le nuove normative sulle ritenute fiscali per gli appalti. Il Legislatore ha stabilito quanto segue: “Sarà onere del committente versare le ritenute operate dall’appaltatore riferite alle somme riguardanti i soli lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato”.
Il bonifico per il versamento deve riceverlo con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza su uno determinato conto corrente bancario o postale. L’IBAN bancario o postale viene comunicato all’impresa affidataria o appaltatrice e da quest’ultima alle imprese subappaltatrice. Almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza il committente e appaltatore devono ricevere via PEC dalle imprese partecipanti all’appalto, una comunicazione, cosi come prevede il comma 5 del nuovo art.17 bis, che contiene:
- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, impiegati nel mese precedente con il relativo codice fiscale, con il numero delle ore di lavoro prestate, l’ammontare della retribuzione data e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, indicando in modo separato quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
- i dati identificativi del bonifico effettuato al committente;
- tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento, necessarie per l’effettuazione dei versamenti, il committente non potrà effettuare compensazioni con crediti propri quindi dovrà essere compilato l’F24 con il codice fiscale dell’appaltatore.
Nel caso in cui si tratti di subappalto, l’intera documentazione oltre che al committente va inviata anche all’appaltatore. Il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice, viene effettuato dal committente attraverso un versamento, se ciò non gli viene reso possibile, il pagamento viene sospeso sino al 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio. Inoltre, lo stesso committente deve comunicare entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
L’impresa appaltatrice può versare le ritenute operate nei seguenti casi:
La responsabilità per le ritenute a carico delle imprese della filiera può cadere sul committente e sull’impresa appaltatrice a seconda dei casi.
- risultino in attività da almeno cinque anni;
- non abbiano iscrizioni a ruolo;
Il versamento da parte dell’impresa può avvenire solo se le imprese alla data dell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del versamento presentino i requisiti 1 e 2.
La reazione delle imprese del settore è negativa: Confindustria e ANCE (costruttori edili) ritengono che le nuove regole prevedano «oneri di controllo sproporzionati a carico delle imprese», e non solo. Ciò che suscita più preoccupazione è la responsabilità del versamento che fa capo ad un soggetto del tutto estraneo (il committente).